UN ARMA SECRETA PARA RICORSO IN CASSAZIONE

Un arma secreta para ricorso in cassazione

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l’atto processuale nullo è quell’atto che, pur presentando tutti gli elementi necessari e sufficienti a qualificarlo come atto di un certo tipo, è affetto sotto il profilo sostanziale o formale, da carenze o vizi che incidono sulla sua validità, cioè sull’attitudine a produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto cui appartiene.

Preliminarmente, devono disattendersi i rilievi – contenuti nella memoria depositata dal ricorrente ex art. 378 c.p.c. – in relazione ai controricorsi presentati dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Velletri e dagli avvocati B.

Sul punto questa corte si era già espressa in passato (Sez. 1^, 28 maggio 1979, n. 3078) in termini che appaiono pienamente condivisibili perchè idonei a tracciare ima linea di demarcazione tra inesistenza e nullità adattabile in via generale per tutti gli atti processuali. Partendo dall’implicito rilievo del carattere residuale della categoria dell’inesistenza giuridica dell’atto processuale (la quale, per la sua radicalità, riceve un ben diverso trattamento giuridico rispetto alla nullità sanabile, potendo l’atto inesistente essere in qualunque tempo investito, in sede di cognizione ordinaria od anche di opposizione all’esecuzione, con azione diretta ad accertare l’inesistenza medesima, a differenza dell’atto nullo, il cui vizio non può che esser fatto valore con gli ordinali mezzi di gravame), la citata sentenza definisce l’atto processuale inesistente come quell’atto che – per la mancanza di individualidad degli elementi costitutivi indispensabili per la loro identificazione come atti appartenenti ad individuo dei tipi previsti dall’ordinamento- sono assolutamente inidonei a produrre alcun effetto, sostanziale o processuale, tanto da non poter essere presi in considerazione come atti di un determinato tipo.

Per cui, nessun diniego di giurisdizione da parte di “qualsivoglia giudice”, ma soltanto l’affermazione della giurisdizione del Consiglio nazionale forense, quale giudice di seconda istanza, e delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sull’impugnazione del provvedimento emesso da quest’ultimo organo della giurisdizione disciplinare.

Il ricorso per cassazione deve essere redatto per iscritto e deve contenere una click site serie di requisiti formali, come l'indicazione delle parti coinvolte, del provvedimento impugnato, dei motivi di ricorso e delle norme di legge violate.

conflitti di giurisdizione: al di fuori di ogni termine, possono essere denunciati alla Cassazione (che deciderà a sezioni unite

ricorso contro le decisioni dei giudici speciali, per motivi attinenti alla giurisdizione (art. 362) o per violazione di legge: ricordiamo che il limite per i soli motivi di giurisdizione è rimasto esclusivamente per le decisioni del Consiglio di useful reference Stato e della Corte dei Conti

La gravità e irreparabilità del danno vanno valutate con riferimento alla sproporzione tra il vantaggio che la parte ricava dall'esecuzione e il pregiudizio che deriva a chi la subisce (Trib. Brindisi 29 novembre 2001).

Essere assente e', dunque, un diritto dell'imputato: questi può scegliere se partecipare o meno al processo, sempre che sia stato portato ad effettiva conoscenza della sua esistenza e della sua evoluzione: tale conoscenza e', infatti, l'indefettibile presupposto della legittimità delle condanne pronunciate in absentia.

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In have a peek at these guys Italia la Corte Suprema di Cassazione è al vertice della giurisdizione ordinaria; tra le principali funzioni che le sono attribuite dalla legge fondamentale sull'ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941 n.

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): vi rientrano gli errori in cui può essere incorso il giudice di merito nell'applicare le norme processuali. La corte che esamina tali vizi è giudice anche del fatto (processuale): può cioè riesaminare gli atti del giudizio e interpretare e valutare direttamente le risultanze del processo per verificare la corretta applicazione delle norme di rito.

2. Decadenza: se il ricorrente presenta l'appello dopo il termine stabilito dalla legge, o se non rispetta le formalità previste per la sua presentazione.

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